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[1]Il debito notato al n. I dello Stato, di cui al precedente articolo, sara' trascritto nel Gran Libro del Debito pubblico Italiano in rendita consolidata 5 per cento.
[2]I debiti notati al n. II dello stesso Stato saranno inclusi separatamente nel Gran Libro colla rendita e colle condizioni che hanno di presente.
Testo in vigore dal 26 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
