Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il ricavato netto della lotteria o tombola sara' devoluto per tre settimi al «Protettorato di San Giuseppe», e per quattro settimi all'Opera pia della stampa e per suo tramite alle Casse di previdenza delle Associazioni componenti la Federazione nazionale fra le Associazioni giornalistiche italiane. Il riparto di questi quattro settimi fra le Associazioni federate sara' fatto dalla Federazione nazionale in proporzione, dei soci professionisti compresi nei rispettivi albi al 1° dicembre 1908, e di cui il carattere professionale sara' controllato dalla Federazione stessa con un criterio unico.
[2]L'Opera pia della stampa in Roma restera' amministratrice singole somme assegnate alle diverse Casse di previdenza fino a quando queste non avranno conseguito l'erezione in ente morale, che dovranno chiedere entro un anno dalla promulgazione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Lacava. Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
