Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1879 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'ammontare della tassa per ogni giorno di lavoro sara' determinato dall'agente della Finanza.
[2]Contro questa determinazione il distillatore potra' appellarsi ad una Commissione circondariale composta di tre membri delegati, uno dall'Amministrazione finanziaria, uno dal Consiglio provinciale ed uno dal Comizio agrario.
[3]Dove non funzionino Comizi agrari, sara' chiamato a supplirvi il Consiglio comunale del capoluogo di circondario.
[4]Le quote cosi' determinate resteranno immutate sino a quando, sia per iniziativa dell'agente di Finanza, sia ad istanza del distillatore, non se ne voglia la revisione.
Testo in vigore dal 28 agosto 1879 al 16 dicembre 2009
