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Le fabbriche di seconda categoria pagheranno la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi. Questa sara' determinata avuto riguardo alla capacita' mediamente utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi, ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantita' del prodotto.
Testo in vigore dal 28 agosto 1879 al 16 dicembre 2009
