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Sul cereale estero distillato nelle fabbriche di prima categoria sara' restituito il dazio d'importazione, quando siano accertati: 1° La quantita' di cereale effettivamente consumato per la distillazione; 2° Il pagamento del dazio per una quantita' non minore di quella distillata.
Testo in vigore dal 28 agosto 1879 al 16 dicembre 2009
