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E' in facolta' dell'Amministrazione di eseguire a proprie spese quanto sara' necessario per applicare nelle fabbriche l'istromento misuratore, e di occupare senza indennita' quello spazio che sara' stimato occorrente per l'adattamento e la vigilanza.
Testo in vigore dal 28 agosto 1879 al 16 dicembre 2009
