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Quando per la fabbricazione della birra si faccia uso di estratti, o di sostanze zuccherine per le quali non sia applicabile il rilievo della quantita' e dei gradi nel rinfrescatoio, e' riservata al Governo la facolta' di stabilire per decreto Reale le norme per la commisurazione della tassa nei limiti portati dall'articolo 6 della legge 3 giugno 1874, n. 1952, e dall'art. 9 della presente legge.
Testo in vigore dal 28 agosto 1879 al 24 novembre 1921
