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[1]La deduzione sulla misura fatta al rinfrescatoio, prescritta dall'articolo 6 della legge 3 giugno 1874, n. 1952, per la riscossione della tassa di fabbricazione sulla birra, e' stabilita al dodici per cento. Il limite minimo dei gradi ai quali si applica la tassa, e' ridotto ad otto.
[2]Ai cereali adoperati nella fabbricazione della birra saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 6 della presente legge.
Testo in vigore dal 28 agosto 1879 al 16 dicembre 2009
