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[1]La liquidazione e il pagamento della tassa per le fabbriche di 2ª categoria saranno regolati nei modi e colle forme indicate nell'articolo 5 della presente legge.
[2]Per le piccole distillerie, di cui al precedente art. 11, la liquidazione verra' eseguita alla fine della lavorazione, quando essa non ecceda il termine di un mese, in base all'accertamento dell'autorita' comunale.
[3]Gli esercenti di queste distillerie dovranno prestare all'autorita' finanziaria una cauzione o fideiussione corrispondente alla tassa presunta sulla lavorazione effettuabile nel periodo dichiarato.
Testo in vigore dal 28 agosto 1879 al 16 dicembre 2009
