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[1]Sara' in facolta' dell'Amministrazione di applicare anche alle fabbriche di seconda categoria il misuratore meccanico, in conformita' dei precedenti articoli 2, 3 e 4.
[2]Applicato che sia il misuratore, il Ministro delle Finanze, inteso l'avviso del Consiglio superiore dell'industria e del commercio, potra' aumentare la misura della deduzione di cui al suddetto articolo 2 a titolo di abbuono per maggiori cali e dispersioni.
Testo in vigore dal 28 agosto 1879 al 16 dicembre 2009
