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Le quietanze o ricevute per stipendi superiori a L. 100 rilasciate dagli impiegati civili e militari dello Stato, del Fondo pel Culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, saranno sottoposte alla tassa di bollo di centesimi 10.
Testo in vigore dal 9 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
