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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]II Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'iscrizione della quota annuale di L. 450,000 per acquisto di cavalli stalloni, che, secondo le disposizioni della legge 26 giugno 1887 num. 4644, si dovrebbe fare nello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, degli anni 1893.94 e 1894-95, e' rimandata e ricominciera' nell'esercizio finanziario 1895-96.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggo dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 26 aprile 1893.
[10]UMBERTO.
[11]Lacava. Grimaldi.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 5 maggio 1893 al 16 dicembre 2009
