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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata la maggior somma di lire 7092.99 da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91, ai seguenti due nuovi capitoli:
[8]Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 35: «Spese di cura e mantenimento di sifilitici», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo esercizio 1889-90, lire 4747,60.
[9]Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 36: «Dispensari celtici gratuiti - Spese pel funzionamento, arredi, mobili ed istrumenti chirurgici», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1889-90, lire 2345,39.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 2 luglio 1891.
[12]UMBERTO.
[13]L. Luzzatti.
[14]Visto, Il Guardasigilli: L: Ferraris.
Testo in vigore dal 10 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
