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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[5]Articolo unico.
[6]L'art. 1° della legge 2 luglio 1912, n. 748, e' cosi' modificato: «E' ammesso l'invio per posta di oggetti da recapitare per espresso, con le norme e nei limiti che sono stabiliti dal regolamento.
[7]Tali oggetti sono sottoposti ad una soprattassa di centesimi 25 a carico dei mittenti».
[8]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1914.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Carcano - Riccio.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009
