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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1911, alle provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 1910, n. 465, per il pagamento dei contributi nelle spese di opere stradali e portuali.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Tedesco.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 1 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
