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[1]L'ammontare delle somministrazioni effettuate in ciascuno esercizio finanziario sara' estinto in 35 annualita' eguali posticipate, comprendenti capitale ed interessi al saggio del 4 per cento decorrenti dal 1° luglio successivo e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno, a cominciare dal l923.
[2]Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa depositi e prestiti dalla data di ciascun mandato sino al 30 giugno successivo sara' corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del 4 per cento.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 20 agosto 1921.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giuffrida - De Nava.
[7]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Testo in vigore dal 29 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
