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[1]Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo e cioe' per le spese occorrenti alle forniture di materiali, ai trasporti e alla mano d'opera, comprese le indennita' agli agenti di manutenzione, nonche' per i compensi dovuti a titoli d'imposizione di servitu', di espropriazione dei terreni e di risarcimento di eventuali danni, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a far anticipazioni al tesoro dello Stato per la predetta somma di L. 16.000.000 in ragione di L. 8.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari di cui al precedente articolo.
[2]Le somme che eventualmente non fossero somministrate nei singoli esercizi potranno essere prelevate nei successivi.
Testo in vigore dal 29 agosto 1921 al 16 dicembre 2009
