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[1]Il contributo in contanti di un milione di lire, che sara' corrisposto in due rate di L. 500,000 ciascuna, sara' versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata, intitolato: «Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti ecc.», per essere nelle forme di legge assegnato in aumento ai fondi del capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra, intitolato: «Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti ecc.».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Spingardi - Facta - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 9 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
