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[1]I posti di ufficiale d'ordine di classe transitoria nel ruolo organico del Ministero del Tesoro sono aumentati da 45 a A questi posti di nuova istituzione ed a quelli che si seno resi o si renderanno in seguito vacanti nella classe istituita con la legge del 28 dicembre 1902, n. 533, saranno nominati, in ordine preciso di anzianita' di servizio, compreso quello militare, previo esame che ne provi in modo rigoroso l'idoneita' e le cui norme saranno stabilite con decreto reale, gli attuali commessi fiduciari del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, del tesoriere centrale e dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico.
[2]Saranno nominati ai detti posti con le norme stabilite dal presente articolo, anche coloro che trovansi a prestar servizio d'ordine nella qualita' di avventizi o cottimisti presso il Ministero del Tesoro.
Testo in vigore dal 25 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
