Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ai posti delle nuove classi transitorie saranno nominati rispettivamente per ciascuna categoria ed ufficio cui appartengono ed in ordine rigoroso d'anzianita' di servizio, compreso quello militare, gli scrivani straordinari dipendenti dal Ministero del tesoro attualmente assegnati alle ragionerie delle Intendenze di finanza, alle Avvocature erariali ed alle Delegazioni del tesoro, retribuiti coi fondi stanziati sui capitoli 74, 68 e 81 del bilancio della spesa per l'esercizio 1903-904.
[2]Saranno esclusi da tali nomine gli scrivani che sono provvisti di una pensione di riposo a carico del bilancio lello Stato, superiore ad annue L. 800.
Testo in vigore dal 25 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
