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Il Governo e' autorizzato a riunire in un solo capitolo nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1907-1908 le somme stanziate ai capitoli 786, 786-bis e 787, allo scopo di provvedere al pagamento delle spese occorse pei lavori delle Commissioni, istituite per lo studio dell'ordinamento delle strade ferrate, per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza ferroviari e pei riscatti delle ferrovie concesse all'industria privata.

Testo in vigore dal 10 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-04;239~art1 · fonte del testo

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