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[1]Gli atti d'asta, i contratti di Esattoria e le cauzioni indicati nella presente Legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.
[2]Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli Esattori ed i Ricevitori compiono, si fanno su carta libera, sempreche' non occorrano atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile, riguardo ai quali la tassa di registro e' ridotta a meta'.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
