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[1]Quando si proceda contro l'Esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'Esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il Prefetto sopra richiesta dei Comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'Esattore.
[2]Questa disposizione si applica pure al Ricevitore, al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle Finanze sopra richiesta della Deputazione provinciale, od anche di ufficio.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
