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[1]L'Esattore adempie l'ufficio di Tesoriere del Comune, senza correspettivo; non e' soggetto a visite di cassa, se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualita' di Cassiere del Comune.
[2]In caso di morte dell'Esattore e del Ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14. Pero', nei casi di nomina sopra terna, l'erede non puo' piu' continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della Rappresentanza consorziale o del Consiglio provinciale.
[3]Qualora l'erede fosse una donna, avra' facolta' di rinunziare l'Esattoria o la Ricevitoria terminato l'anno in corso: quando fosse un minore non emancipato, il contratto cessera' di diritto, compiuto l'anno corrente.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
