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[1]L'Esattore ed il Ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Agente delle Imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.
[2]Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'Amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'Esattore ed il Ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
