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[1]L'Esattore ed il Ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Agente delle Imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

[2]Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'Amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'Esattore ed il Ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art90 · fonte del testo

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