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Il Ricevitore il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'Esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'Esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'articolo 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
