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[1]L'Esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovraimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite, purche' faccia constare:
[2]O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella Provincia;
[3]O che la esecuzione e' tornata inutile o insufficiente.
[4]Nel primo caso il Governo, esonerando l'Esattore, conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno abbia beni mobili o immobili.
[5]Nel secondo caso l'Esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.
[6]Pero' l'Esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti, non perdera' il suo diritto a rimborso se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a quindici giorni dopo la loro raccolta.
[7]Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potra' aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.
[8]Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della Provincia, li designera' all'Esattore, e questi potra' ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambiera' in definitivo subito che l'Esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
