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[1]L'esecuzione sulla cauzione contro l'Esattore e contro il Ricevitore ha luogo mediante la vendita della stessa.
[2]La vendita si fa dietro ordinanza del Prefetto se si tratta della cauzione dell'Esattore, e del Ministro delle Finanze se si tratta della cauzione del Ricevitore.
[3]Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.
[4]Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
