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[1]L'Esattore e il Ricevitore, nel pagare i mandati dei Comuni e delle Provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e cio' sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.
[2]Cotesto divieto si estende per l'Esattore alle somme dovute alla Provincia.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
