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In caso di ritardo nel pagamento nelle Casse erariali, o di non estinzione dei mandati della Provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il Ricevitore e' assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della Provincia, procedendosi, ove occorra, dall'Intendente di finanza o dalla Deputazione provinciale alla esecuzione contro di esso.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art84 · fonte del testo

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