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[1]Il Ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli Esattori nell'articolo 80, versa nella Tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie, e tiene a disposizione della Provincia, ovvero versa nelle sue Casse, le somme spettanti alla medesima, abbenche' gli Esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

[2]Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non piu' tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art83 · fonte del testo

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