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[1]E' in facolta' del contribuente di pagare anche direttamente in mano del Ricevitore provinciale, il quale non potra' rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'Esattore prima che questi faccia il suo versamento.
[2]Questa ricevuta sara' dall'Esattore incassata come contante, e il contribuente incorrera' nella multa di cui all'articolo 27, se la consegna ne sara' fatta dopo i cinque giorni di mora di che all'articolo 31.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 1 gennaio 1883
