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[1]In caso di ritardo, l'Esattore e' assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del Ricevitore, che puo' procedere alla esecuzione contro di lui.
[2]Alla stessa multa e' assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, e in favore del Comune, il quale puo' procedere alla esecuzione contro l'Esattore.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
