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[1]Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'Esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla Provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

[2]Esso terra', nelle stesse proporzioni, a disposizione del Comune le imposte e sovrimposte comunali. Per le entrate comunali d'altra natura non sara' tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art80 · fonte del testo

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