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[1]Il Ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli Esattori comunali.
[2]L'asta e' presieduta dal Prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.
[3]Non riuscendo l'incanto, od essendo deliberata dal Consiglio provinciale la nomina fuori d'asta, l'aggiudicazione della Ricevitoria si fa dal Consiglio provinciale sopra terna presentata dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.
[4]Se la Deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal Regolamento alla nomina del Ricevitore, il Ministro delle Finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di finanza, provvede a carico della Provincia.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
