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[1]Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'Esattore, e' aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'Autorita' giudiziaria contro l'Esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.
[2]Di tali danni e spese l'Esattore risponde anche sulla cauzione prestata, salvi sempre sopra questa i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte gia' scadute.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
