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[1]Chiunque si creda gravato dagli atti dell'Esattore presenta il suo ricorso all'Agenzia delle Imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'Esattore, lo trasmette all'Intendente di finanza.
[2]Questi lo invia col suo parere al Prefetto, il quale decide.
[3]Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata dal Prefetto.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
