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[1]Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di Esattoria cessano i privilegi fiscali dell'Esattore; i suoi crediti residui diventano privati.

[2]Gli atti suoi, intrapresi regolarmente entro questi termini, conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale; spirato il trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 15 gennaio 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art71 · fonte del testo

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