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[1]Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di Esattoria cessano i privilegi fiscali dell'Esattore; i suoi crediti residui diventano privati.
[2]Gli atti suoi, intrapresi regolarmente entro questi termini, conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale; spirato il trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 15 gennaio 1877
