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[1]Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui ai vuole appaltare l'Esattoria; il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprira' l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa, corrispondente al 2 per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'Esattore sotto l'osservanza della presente Legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'Agente delle Imposte e presso le Segreterie comunali.
[2]La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta e' annunziata negli avvisi d'asta.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
