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[1]Chiunque voglia essere avvertito dall'Esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga all'Esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente ed il proprio domicilio, e l'Esattore deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

[2]Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui allo articolo 47, che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, deve l'Esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso, e cio' nel modo tracciato dall'articolo 48 e senza correspettivo.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art67 · fonte del testo

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