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[1]Chiunque pretenda aver diritto di proprieta' od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, puo', citando l'Esattore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta.
[2]Il Pretore provvedera' in conformita' dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
