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La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del Comune dell'Esattore creditore, non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli Esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro Esattoria.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
