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Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'Esattoria supera il credito dell'Esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sara' restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecarii iscritti, o creditori chirografarii opponenti; qualora alcuno di questi esista, essa verra' depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art55 · fonte del testo

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