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Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'Esattoria supera il credito dell'Esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sara' restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecarii iscritti, o creditori chirografarii opponenti; qualora alcuno di questi esista, essa verra' depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
