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[1]((Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore, con decreto, dichiara che si procedera' al secondo esperimento nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta e col ribasso di tre decimi.
[2]Tale decreto, cinque giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della pretura ed a quella della casa del comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore)).
Testo in vigore dal 10 maggio 1892 al 12 febbraio 1897
