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[1]Il Pretore presiede l'asta assistito dal Cancelliere.
[2]L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.
[3]Le offerte e il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.
[4]Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.
[5]L'atto d'asta e' redatto dal Pretore assistito dal Cancelliere e coll'intervento dell'Esattore, ed e' firmato da tutti gl'intervenuti.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
