Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore e ai creditori aventi ipoteca sugl'immobili da vendersi. All'uopo, l'Esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la data dei quali non deve precedere di piu' che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.
[2]La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune della Esattoria, si fa per mezzo del Messo dell'Esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecarii domiciliati fuori del detto Comune, la notificazione si fa dai rispettivi Esattori locali per mezzo dei loro Messi, dietro richiesta dell'Esattore creditore.
[3]Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al Sindaco del Comune nel quale e' dovuta l'imposta.
[4]Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'articolo 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.
[5]La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziarii della Provincia, come all'art. 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati inscritti dopo che il Conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
