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[1]((L'avviso per la vendita degli immobili contiene:
[2]Il nome, cognome. e la paternita' del debitore;
[3]La descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualita' e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario o la rendita;
[4]Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terra' l'incanto;
[5]E inoltre il giorno, ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento, che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.
[6]L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo deve essere di dieci giorni)).
Testo in vigore dal 10 maggio 1892 al 12 febbraio 1897
