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[1]Ove l'Esattore abbia oppignorato pigioni o fitti gia' scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovra' pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.
[2]Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sara' effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.
[3]Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformita' della consuetudine locale e provate nei modi di Legge.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
