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[1]I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.
[2]Le Giunte comunali e le Rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
