Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Segretario comunale o un suo Delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del Segretario o suo Delegato e del Banditore.
[2]La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.
[3]Quando l'incanto vada deserto in tutto od in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorche' l'offerta sia inferiore alla stima.
[4]Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne e' fatta al pubblico dal Banditore d'ordine dell'Ufficiale incaricato della vendita.
[5]Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'Esattore come danaro per il solo valore intrinseco.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009
